Volume IV, Successioni e donazioni
Quota di legittima: a chi spetta e quanto
Aggiornata a novembre 2026. A cura dell’Avv. Antonello Guido.
In breve
La quota di legittima è la parte di eredità che la legge riserva al coniuge, ai figli e, se non ci sono figli, ai genitori, anche contro un testamento o le donazioni fatte in vita. Chi viene leso può chiedere la riduzione delle disposizioni che superano la parte disponibile, entro dieci anni.
Chi sono i legittimari
Il coniuge, o la parte di un’unione civile, i figli e, se non ci sono figli, i genitori del defunto. Fratelli e sorelle non sono legittimari: ereditano solo se non c’è testamento, o se il testamento li nomina.
Le quote, caso per caso
Le frazioni si calcolano sul patrimonio complessivo, donazioni comprese:
- Un figlio, senza coniuge: la metà al figlio.
- Due o più figli, senza coniuge: i due terzi ai figli, in parti uguali.
- Coniuge, senza figli né genitori: la metà al coniuge.
- Coniuge e un figlio: un terzo a ciascuno.
- Coniuge e due o più figli: un quarto al coniuge, la metà ai figli insieme.
- Coniuge e genitori, senza figli: la metà al coniuge, un quarto ai genitori.
- Solo i genitori: un terzo.
La casa familiare
Al coniuge spettano in ogni caso il diritto di abitare nella casa familiare e l’uso dei mobili che la arredano, se erano del defunto o comuni.
Come si calcola
Si parte dal patrimonio al momento della morte, si tolgono i debiti e si aggiungono, a valore, le donazioni fatte in vita. Su questa somma si calcolano le quote.
La parte che resta, la disponibile, il defunto poteva lasciarla a chi voleva.
L’azione di riduzione
Il legittimario leso chiede al giudice di ridurre le disposizioni del testamento e, se non basta, le donazioni, partendo dalla più recente. L’azione si prescrive in dieci anni.
Prima della causa va tentata la mediazione, obbligatoria per le liti in materia di successioni.
Cosa portare all’avvocato
- Testamento e certificato di morte
- Atti di donazione e bonifici importanti fatti dal defunto
- Visure degli immobili
- Stato di famiglia
Riferimenti normativi
- artt. 536–564 c.c.
- art. 540 c.c. (diritti del coniuge)
- art. 556 c.c. (calcolo della disponibile)
- art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (mediazione)
Questa guida ha valore informativo e non sostituisce una consulenza sul caso concreto: i termini e le eccezioni dipendono dai fatti.
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