Assegno di mantenimento dei figli: come si calcola e fino a quando
Aggiornata a novembre 2026. A cura dell’Avv. Antonello Guido.
In breve
L’assegno di mantenimento dei figli non si calcola con una tabella: il giudice lo determina in base alle esigenze del figlio, al tenore di vita, al tempo che passa con ciascun genitore e ai redditi di entrambi. È dovuto anche dopo i diciotto anni, finché il figlio non è economicamente indipendente per ragioni che non dipendono da lui.
I criteri del giudice
Ciascun genitore mantiene i figli in proporzione al proprio reddito. Quando i figli vivono soprattutto con uno dei due, l’altro versa un assegno periodico.
Per fissarlo il giudice guarda alle esigenze attuali del figlio, al tenore di vita che aveva con i genitori insieme, ai tempi di permanenza presso ciascuno, alle risorse economiche di entrambi e al valore dei compiti domestici e di cura.
Le spese straordinarie
Oltre all’assegno ci sono le spese straordinarie: cure mediche non coperte, gite e viaggi di studio, sport, università. Di solito si dividono a metà o in proporzione ai redditi.
Quelle non urgenti vanno concordate prima: conviene chiedere sempre il consenso per iscritto.
Il figlio maggiorenne
Il mantenimento continua dopo i diciotto anni finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica. Il giudice valuta l’età, il percorso di studi e l’impegno nel cercare un lavoro: più passa il tempo, più tocca al figlio dimostrare di essersi attivato.
Il giudice può disporre che l’assegno sia versato direttamente al figlio maggiorenne.
Se l’assegno non viene pagato
Il provvedimento del giudice permette di procedere al pignoramento. Si può anche chiedere che una parte dello stipendio o della pensione sia versata direttamente dal datore di lavoro o dall’ente.
Non versare il mantenimento dei figli è anche un reato.
Quando cambiano le cose
Se cambiano il reddito di un genitore o i bisogni del figlio, l’assegno si può aumentare o ridurre con un ricorso di modifica. Finché il giudice non decide, resta dovuto nella misura fissata.
Cosa portare all’avvocato
- Provvedimento o accordo già in vigore
- Redditi di entrambi i genitori
- Ricevute delle spese sostenute per i figli
- Messaggi in cui si sono concordate le spese
Riferimenti normativi
- art. 315-bis c.c. (diritti del figlio)
- art. 316-bis c.c. (concorso nel mantenimento)
- art. 337-ter c.c. (criteri dell’assegno)
- art. 337-septies c.c. (figli maggiorenni)
- art. 570-bis c.p.
Questa guida ha valore informativo e non sostituisce una consulenza sul caso concreto: i termini e le eccezioni dipendono dai fatti.
Approfondisca l’area: Affidamento e mantenimento dei figli